Eredità digitale: i diritti di privacy oltre la vita della persona fisica

di

Mauro Calabrese

06.03.2024

3

minuti di lettura

L’eredità digitale

Questo importante e innovativo principio di diritto in materia di dati personali è stato affermato dal Tribunale di Milano, con l’ordinanza pronunciata dalla Prima Sezione Civile, con la quale la Corte ha accolto la domanda cautelare proposta dai genitori di un giovane chef, tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale, nei confronti di Apple Italia, condannata a fornire assistenza per il recupero dei dati dagli account del figlio, comunicando le credenziali di accesso al suo ID Apple, per avere accesso al data-base di iCloud.

Il caso deciso

A causa del tragico incidente stradale, costato la vita al figlio, era andato distrutto anche il suo telefono cellulare modello iPhone X, sul quale è operativo il data-base iCloud, il sistema che permette la sincronizzazione e archiviazione automatica, su server remoti, dei dati, contatti, immagini e brani musicali tra i diversi dispositivi dell’utente associati al proprio “ID Apple”.

A fronte dei ripetuti e infruttuosi tentativi dei genitori del giovane deceduto di accedere ai dati contenuti nell’account Apple, i genitori si sono visti costretti a depositare ricorso cautelare, ai sensi degli articolo 669-bis e 700 c.p.c., domandando al Giudice ordinare alla costola italiana della società della “Mela” di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del figlio, spinti dal meritevole desiderio di colmare il senso di vuoto e il dolore causato dalla perdita, recuperando foto e video del ragazzo, ma anche di recuperare le ricette sperimentate dal giovane cuoco e conservate nel suo archivio virtuale, col desiderio di realizzare un libro di ricette in sua memoria.

Ordine del Tribunale

Per la filiale italiana di Apple, come evidenziato dall’ordinanza, l’accesso all’account ID Apple avrebbe dovuto essere formalmente disposto con un ordine del Tribunale, purché chiarendo: 1) che il defunto era il proprietario di tutti gli account associati all’ID Apple; 2) che il richiedente è l’amministratore o il rappresentante legale del patrimonio del defunto; 3) che, in qualità di amministratore o rappresentante legale, il richiedente agisce come “agente” del defunto e la sua autorizzazione costituisce un “consenso legittimo”, secondo le definizioni date nell’Electronic Communications Privacy Act; 4) che il tribunale ordina a Apple di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del defunto, che potrebbero contenere anche informazioni o dati personali identificabili di terzi.

Periculum e fumus

La corte meneghina, accogliendo il ricorso cautelare proposto dai genitori del giovane, ha fatto chiarezza sui punti posti da Apple, peraltro estranei alle norme di legge vigenti in materia di trattamento dei dati, rilevando, innanzitutto, come il colosso di Cupertino sia perfettamente a conoscenza delle informazioni sull’account, ma soprattutto come il nostro ordinamento non preveda la figura dell’“amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto” né, tantomeno, quello di “agente” del de cuius”, non richiedendo, in alcun modo, né l’autorizzazione di un “agente” del defunto all’accesso né la presenza di un “consenso legittimo” secondo un atto normativo di un ordinamento giuridico diverso.

Respinta, quindi, la pretesa di Apple, l’ordinanza, ricordando come l’art. 6, par. 1, lettera f) del Regolamento Gdpr autorizzi il trattamento dei dati personali necessario per il “perseguimento del legittimo interesse” del titolare o di terzi, ha ritenuto quindi del tutto sussistenti sia il periculum in mora, quale lesione irreversibile del diritto da tutelare, avendo la stessa società informatica fatto presente che i propri sistemi, dopo un periodo di inattività dell’account i-Cloud sarebbero stati automaticamente distrutti, nonché il fumus boni iuris, riconoscendo i genitori quali legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio, ritenendo che il desiderio di tenere vivo il suo ricordo rappresenti quelle ragioni familiari meritevoli di protezione”, ai sensi dell’art. 2-terdecies dal Nuovo Codice della Privacy.

Persistenza

L’importante pronuncia del Tribunale di Milano, quindi, rilevata la sussistenza del legittimo interesse, previsto dal Gdpr, nelle meritevoli e legittime ragioni familiari espresse nel desiderio dei genitori, quali legittimi eredi del figlio scomparsa, di preservarne la memoria, ha affermato il principio della “persistenza” dei diritti sui dati personali oltre la vita della persona fisica, compresi il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione di trattamento, di opposizione, ma anche il diritto alla cancellazione ed alla portabilità dei dati, persistenza che assume rilievo preminente a livello dei rimedi esperibili, ribadendo la vigenza nell’ordinamento italiano della regola generale della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte dei soggetti legittimati all’esercizio dei diritti sull’eredità digitale.

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione I Civile, ordinanza 10 febbraio 2021, G.I. dott. Martina Flamini

Massima

In tema della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto, premesso che il Considerando 27 del Regolamento 2016/679/Ue, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Gdpr), dispone testualmente che: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute”, demandando ai singoli Stati Membri la competenza in materia, il legislatore italiano, con il Dlgs 10 agosto 2018, n. 101, ha introdotto nel Dlgs n. 196 del 2006, cd Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), l’art. 2-terdecies, specificamente dedicato ai “Diritti riguardanti le persone decedute”, in virtù del quale “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Pertanto, vigendo nel nostro ordinamento la regola generale della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi, laddove lo stesso non abbia, in vita, espressamente vietato l’esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem, i genitori del defunto vanno riconosciuti titolari dei diritti relativi ai dati personali del figlio deceduto, ritenendo sussistente il “perseguimento del legittimo interesse” di cui all’art. 6, par. 1, lettera f) del citato Gdpr in virtù di “ragioni familiari meritevoli di protezione”.

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