Secondo i Giudici della Corte Costituzionale, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», la normativa europea e nazionale di promozione delle fonti rinnovabili di energia fissa un principio fondamentale, al quale tutte le Regioni devono attenersi, in vista del raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle FER, ovvero:
Sulla base di questo principio, di rilevanza costituzionale, la Corte ha dichiarato l’illegittimità delle norme della Regione Lazio (L.R. 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” e L.R. 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”), perché
La Corte ha posto l'accento sul fatto che la valutazione di tutti gli interessi coinvolti e meritevoli di tutela deve avvenire contemporaneamente nella sede del Procedimento Unico ed entro il termine previsto di durata della procedura, soppesati con l’interesse del soggetto privato operatore economico e con gli ulteriori interessi costituzionalmente rilevanti di cui sono titolari singoli cittadini e comunità.Le norme regionali incostituzionali, al contrario, finivano per determinare una ingiustificata sospensione, anche se temporanea, dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in contrasto con la normativa statale e con gli obiettivi di massima diffusione delle FER stabiliti e condivisi a livello dell’Unione Europea.
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